Whistleblowing
Il sistema di segnalazione di comportamenti illegittimi – “Whistleblowing”- adottato da Finergis
La parola “Whistleblowing” deriva dalla lingua inglese e significa “soffiata”. Essa, in particolare, indica la possibilità, per i dipendenti e le terze parti di segnalare illeciti commessi all’interno dell’azienda.
L’istituto del Whistleblowing è riconosciuto come strumento fondamentale nell’emersione di illeciti, nel momento in cui garantisce una protezione adeguata ai segnalanti.
In tale ottica, il 16 dicembre 2019, è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.
L’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 attraverso l’approvazione del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 (D.Lgs. 24/2023) la cui versione finale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023.
Nell’ambito di tale normativa Finergis è particolarmente attenta a promuovere un ambiente in cui i dipendenti e le terze parti siano incoraggiate a segnalare condotte inaccettabili all’interno della propria organizzazione.
Finergis ha attivato specifici canali.
Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni e/o irregolarità relative alle tematiche disciplinate nelle normative esterne.
Sia per i dipendenti di Finergis che per terze parti, le segnalazioni dovranno essere presentate attraverso l’utilizzo del seguente canale:
- richiedendo un incontro con il Responsabile Whistleblowing, ovvero nell’ipotesi in cui la segnalazione riguardi lo stesso Responsabile Whistleblowing, inviando una mail a segnalazioni-violazioni@finergis.it. L’incontro può essere richiesto a mezzo lettera raccomandata cartacea indirizzata al Responsabile Whistleblowing presso la Sede Direzionale-Amministrativa di Finergis in Via della Pila 3/B c.a.p. 30175 Venezia-Marghera.
Si ricorda che i canali predetti non possono essere utilizzati per proporre un reclamo, ma solo per segnalare un comportamento illegittimo.
Sono in fase di definizioni ulteriori specifici canali e la Procedura per garantire la riservatezza e l’assenza di atti ritorsivi alle persone che segnalano comportamenti illegittimi.
Canali di segnalazione esterna
In attuazione del Decreto Lgs. 24/23, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è stata identificata come autorità preposta alla ricezione e gestione delle segnalazioni esterne, pure in forma anonima.
Ad ANAC, quindi, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Il segnalante, infine, può rivolgersi ad ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi conseguenti ad una segnalazione.
Le modalità con le quali possono essere effettuate le segnalazioni esterne all’ANAC sono previste sul sito dell’ANAC stessa al seguente indirizzo: Whistleblowing – www.anticorruzione.it.